Interrogazione parlamentare del PD sulla Maidduzza
La battaglia contro il progetto di Terrazza/Solarium alla Maidduzza supera i confini di Terrasini e approda direttamente all’Assemblea Regionale Siciliana.
Il Partito Democratico ha presentato una interrogazione rivolta al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente e all'Assessore regionale dei Beni culturali ed Identità siciliana avente come oggetto “Chiarimenti in merito al Progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva con manufatti lignei (Terrazza/Solarium) presso il Comune di Terrasini”.
CIRCOLO PD TERRASINI: “CONTINUIAMO NOSTRA BATTAGLIA PER DIFESA DEL TERRITORIO”
“A nome dei consiglieri comunali del PD del circolo di Terrasini e del Comitato cittadino per la difesa del territorio e per il P.U.G., ci sentiamo di esprimere un sentito ringraziamento a tutto il gruppo parlamentare siciliano del Partito Democratico, per il sostegno ricevuto nella nostra continua azione di salvaguardia dei paesaggi naturalistici e per l’interrogazione parlamentare proposta al fine di tutelare i beni ambientali del nostro territorio, come il sito naturalistico della Maidduzza e di Grotta Perciata”. Questo il commento rilasciato all’unisono dai consiglieri comunali del comune di Terrasini, Chiara Baiamonte e Ciccio Perna, dopo aver appreso dell’interrogazione parlamentare depositata dal deputato regionale Mario Giambona riguardo alla paventata possibilità di costruzione di una struttura ricettiva nelle località “Maidduzza” e “Grotta Perciata”. “Noi continueremo con la nostra azione di difesa del territorio e dell’ambiente - hanno infine concluso -. Un punto di partenza che riteniamo imprescindibile per pensare ad uno sviluppo economico e urbanistico forte, ordinato e sostenibile”.
IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERROGAZIONE
XVIII LEGISLATURA ARS
INTERROGAZIONE
(risposta orale)
TITOLO: Chiarimenti in merito al Progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva con manufatti lignei (Terrazza/Solarium) presso il Comune di Terrasini
DESTINATARI
al Presidente della Regione Siciliana; all'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente; all'Assessore regionale dei Beni culturali ed Identità siciliana,
TESTO
Premesso che
da segnalazione del Gruppo consiliare di opposizione del Comune di Terrasini, del "Comitato di salvaguardia del territorio", nonché da notizie di stampa, si apprende del procedimento amministrativo, già incardinato presso il Comune di Terrasini, finalizzato all'approvazione di un progetto per l'insediamento di una struttura turistico-ricettiva realizzata con manufatti lignei (Terrazza/Solarium). Invero, la menzionata struttura, secondo quanto è dato ricavare, seppur sommariamente, si tradurrebbe nell'avvio di una attività di stabilimento balneare su aree private all'interno della fascia di inedificabilità assoluta, ex legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, in località "Maidduzza" e "Grotta Perciata" del medesimo Comune;
si apprende, altresi, che l'approvazione del progetto di cui si tratta, sarebbe stata sottoposta al procedimento amministrativo ex art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Decreto S.U.A.P.) e, pertanto, l'autorità procedente, il Comune di Terrasini, avrebbe indetto apposita Conferenza dei Servizi, secondo quanto prescritto dalla norma medesima testé citata, al fine di pervenire all'esito positivo della medesima Conferenza, e acquisito il parere di ogni Autorità preposta alla tutela del vincolo, ad una eventuale variante urbanistica;
si rileva, per di più, che il procedimento finalizzato all'approvazione della eventuale variante, sia conseguenza dell'attuale destinazione urbanistica dell'area interessata all'insediamento del citato impianto balneare, ossia quella comunemente definita di "Zona bianca", e ciò a causa della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio già previsti dal vigente strumento urbanistico terrasinese;
Tenuto conto che
si ritiene utile precisare che i vincoli espropriativi erano stati apposti dal P.R.G. al fine di realizzare un "Parco urbano". In definitiva, la variante urbanistica, non seguirebbe il procedimento "ordinario" ex art. 26, legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, rubricato "Procedimento di formazione ed approvazione del P.U.G. e delle relative varianti", bensi il procedimento "speciale" del cosiddetto "Progetto in variante" ex art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Decreto S.U.A.P.), con i limiti applicativi e le relative prescrizioni che tale ultima norma impone;
l'art. 8 del D.P.R. 160/10 viene attivato quando è necessario approvare un progetto di attività produttiva in un Comune il cui strumento urbanistico "non" individua apposite aree all'uopo destinate, o individua aree "insufficienti", per cui si debba ricorrere ad una variante urbanistica; motivo per cui si ritiene opportuno verificare che il Comune di Terrasini rientri in questa ristretta casistica;
l'art. 15, comma 1 lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, così recita "le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare". Orbene, ammesso che l'intervento edificatorio Solarium/Terrazza rientri in questa casistica, non si comprende come sia possibile parlare di diretta fruizione del mare se, nel caso specifico, l'accesso al mare del relativo tratto di costa sia stato interdetto alla balneazione con specifica ordinanza sindacale a causa della mancata messa in sicurezza del costone roccioso. Si intende ricordare, infatti, che il P.A.I. ha dichiarato il tratto costiero in questione a rischio idrogeologico e geomorfologico con codice P4, pertanto, in assenza di adeguate misure di mitigazione del rischio è preclusa la balneazione;
ancora, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera b), della già citata legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è previsto che "entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq". Qualora si intenda superare questo limite di densità edilizia il successivo art. 16 prevede la procedura di deroga su cui, fra gli altri, si dovrà esprimere il Consiglio Comunale con propria deliberazione;
Considerato che
l'opportunità politica, la convenienza ambientale e la rispondenza all'idea di tutela del territorio sono valutazioni rimesse all'Organo consiliare, chiamato a deliberare, o meno, la variante urbanistica all'eventuale esito positivo della Conferenza dei Servizi, si reputa opportuna la verifica della legittimità del procedimento amministrativo incardinato presso il Comune di Terrasini; in un ambito territoriale e paesaggistico di così elevato pregio ambientale e culturale, l'eventuale mutamento della destinazione urbanistica dell'area interessata da ex "Parco urbano" ad area per "Attività produttive", appare assolutamente inaccettabile. Infatti, l'intervento appare ricadere in un ambito territoriale tutelato da molteplici vincoli, tutti convergenti, con modalità, prescrizioni e strumenti diversi, alla tutela ambientale, paesaggistica, geomorfologica e culturale della cittadina costiera;
rispetto a quanto fin qui esposto si sono svolte diverse manifestazioni che hanno visto come promotori gruppi spontanei, i consiglieri comunali di minoranza e il comitato richiamati in premessa,
Per sapere
in relazione allo specifico profilo urbanistico/edilizio, in seno alla Conferenza dei Servizi, quale sia l'intendimento dell'Amministrazione regionale circa la valutazione della sussistenza delle condizioni indicate, con rigore e nettezza, dall'art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Decreto S.U.A.P.) per potersi procedere alla variante urbanistica; quale sarà il parere espresso dall'Amministrazione regionale in sede di Conferenza dei Servizi con specifico riferimento alla conformità del progetto in questione alle prescrizioni sopra rappresentate di cui all'art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e all'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
se si ritiene compatibile l'intervento edilizio in questione con l'area interessata, qualificata Sito d'Interesse Comunitario - "Riserva Naturale Orientata di Capo Rama e Cala Rossa":
se si reputa la V.Inc.A. allegata al progetto sufficientemente adeguata a descrivere l'impatto ambientale dell'opera;
se si valuta compatibile l'intervento edilizio in questione con il Vincolo idrogeologico e geomorfologico (P.A.I.);
se si considera compatibile l'intervento edilizio in questione con l'eventuale Vincolo paesaggistico.
FIRMATARI
On. Mario Giambona
On. Michele Catanzaro
On. Giovanni Burtone
On. Valentina Chinnici
On. Antonello Cracolici
On. Emanuele Dipasquale
On. Calogero Leanza
On. Dario Safina
On. Ersilia Saverino
On. Tiziano Fabio Spada
On. Sebastiano Venezia